E’ stato modificato l’allegato XVII del REACH, relativo alle sostanze soggette a restrizione.
Nello specifico, sono state apportate le seguenti modifiche:
– aggiunta la seguente voce (Regolamento (UE) 2018/588 del 18 aprile 2018, pubblicato sulla GU UE n° 99 del 19 aprile 2018):
71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP) N. CAS 872-50-4 N. CE 212-828-1 |
1. Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all’esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l’esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l’esposizione cutanea. 2. Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l’esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1. 3. In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l’immissione sul mercato a fini di impiego, o l’impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili. |
– aggiunta la seguente voce (Regolamento (UE) 2018/589 del 18 aprile 2018, pubblicato sulla GU UE n° 99 del 19 aprile 2018 così come modificato dalla rettifica pubblicata sulla GU UE n° 102 del 23 aprile 2018):
69. Metanolo N. CAS 67-56-1 N. CE 200-659-6 |
Non è ammessa l’immissione sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2019 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6 % in peso. |